Art. 18. Ammissione al corso di formazione 1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito di cui all'art. 17, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. 2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1. 3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.