Art. 19.
                   Mancata presentazione al corso
   1.  Il  candidato,  regolarmente  convocato  per  la frequenza del
corso,  e'  considerato  rinunciatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
   2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a causa di forza maggiore, devono
essere  comunicati  a  mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del  corso,  al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un  ulteriore  termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono  computati  ai  fini  della  proposta  di rinvio d'autorita' dal
corso,  secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i Comandi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3.
   3.  Nel  caso  in  cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio  del  corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.