Art. 22. Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 18, i finanzieri reclutati per i posti di cui all'art. 1, comma 2, sono avviati al corso per il conseguimento della specializzazione di «Tecnico di Soccorso Alpino S.A.G.F.», in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. 2. I restanti finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.