Art. 22.
                  Assegnazione al termine del corso
   1.  Al  termine  del  corso  di  formazione  di cui all'art. 18, i
finanzieri  reclutati  per  i  posti di cui all'art. 1, comma 2, sono
avviati  al  corso  per  il  conseguimento  della specializzazione di
«Tecnico  di  Soccorso  Alpino  S.A.G.F.»,  in  esito  al  quale sono
impiegati  nello  specifico  comparto,  con  obblighi  di  permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo.
   2.  I  restanti  finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze
organiche  e  di  servizio  lo richiedono, con obblighi di permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo.