Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie
Speciale,  allegando, per coloro che intendono fruire dell'elevazione
del   limite  di  eta'  prevista  dall'art.  2,  copia  del  libretto
personale,  dello  stato  di  servizio,  del foglio matricolare o del
foglio di congedo illimitato, relativo al servizio militare prestato.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
   4.  I  militari in servizio devono presentare la domanda, entro il
termine  e con modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente
per il luogo di residenza.
   5.  I  militari  in  servizio  impiegati all'estero, dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando fino alla scadenza del termine di
presentazione  delle domande, possono presentare, entro il termine di
cui   al  comma  1,  la  domanda  di  partecipazione  al  Comando  di
appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In  detti  casi,  quale  data  di  presentazione,  fa fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
   6.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
   7.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
   8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro 60 giorni decorrenti dalla
data  di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   9.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati
per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero  integrate con le
dichiarazioni  precedentemente omesse, entro il termine perentorio di
5    giorni    dal    momento    della   restituzione   dell'istanza.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   10.   Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   11.  Alle  incombenze  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 10 provvede il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle  d'Aosta),  ovvero  il  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per i residenti all'estero.
   12.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia  di  finanza  dal  quale  dipende  il Reparto che ha disposto
l'archiviazione  ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata
disposta  dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  entro  30  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.