Art. 4.
                 Elementi da indicare nella domanda
   1.  Il  candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato
1):
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
    b) posti per cui intende concorrere;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    e)  di  non  essere  imputato  e  di non aver subito condanne per
delitti   non   colposi,   ne'  di  essere  sottoposto  a  misura  di
prevenzione;
    f)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
    h)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali,  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
    i)  di  non  essere  stato  espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituito dai pubblici
uffici;
    l)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
    m)  di  essere  consapevole,  se  concorrente  per i posti di cui
all'art.  1,  comma  2,  che,  al termine del corso di formazione per
allievo  finanziere,  sara'  avviato  alla frequenza del corso per il
conseguimento  della  specializzazione di «Tecnico di Soccorso Alpino
S.A.G.F.»;
    n)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
    o)  la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di
un  anno  ovvero  in  rafferma annuale con l'indicazione obbligatoria
delle seguenti informazioni:
     (1) se in servizio o in congedo;
     (2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
     (3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e
la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
   2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere,  al  Comando Provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al  Centro di
Reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.
   3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui
all'art.  1,  comma  3, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando,  in  allegato  alla stessa, gli estremi ed il livello del
titolo in base al quale concorrono per i posti riservati ed indicando
la  lingua  (italiana  o  tedesca) nella quale intendono sostenere la
prova scritta.
   5.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a  conoscenza  che  la  prova scritta si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 10.