Art. 6. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di tale lingua. 4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.