Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali  presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
    a)  sottocommissione  per  la valutazione della prova scritta, la
valutazione  dei  titoli  e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
    b)  sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,  composta da otto ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori, membri;
    c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
    d)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  almeno  uno  di grado superiore a quello dei medici
della  precedente  sottocommissione  o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3.  Per  l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati
che  la  sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione
e'  integrata  da  un  ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di
tale lingua.
   4.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi',  durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio di
psicologi.
   5.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.