Art. 4. Le domande pervenute nei termini indicati all'articolo precedente sono esaminate da apposite Commissioni, nominate dalla Direttrice della Scuola superiore della pubblica amministrazione e formate da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra ex giudici costituzionali, magistrati amministrativi, magistrati contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di prima fascia e dirigenti di prima fascia di pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza. Le Commissioni dispongono, per la valutazione comparativa delle candidature, di un massimo di 100 punti da ripartirsi come di seguito indicato: - attivita' didattica presso universita', enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e scuole pubbliche e private di formazione, fino a 30 punti; - servizio d'istituto, diverso da attivita' didattica, prestato presso amministrazioni pubbliche e private, fino a 30 punti; - attivita' di ricerca svolta presso universita', enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e private, fino a 12 punti; - pubblicazioni, fino a 12 punti; - incarichi speciali presso amministrazioni pubbliche e private, fino a 12 punti; - altri titoli, fino a 4 punti. L'attivita' didattica e di ricerca, le esperienze professionali e le pubblicazioni sono valutate dalle Commissioni secondo i seguenti criteri: - congruenza dell'attivita' professionale, scientifica e didattica del candidato con l'insegnamento per il quale concorre; - rilevanza e continuita' temporale della produzione scientifica e dell'attivita' prestata presso amministrazioni pubbliche e private. Le Commissioni formulano le graduatorie in base ai punteggi attribuiti ai candidati.