Art. 4.

   Le  domande pervenute nei termini indicati all'articolo precedente
sono  esaminate  da  apposite  Commissioni, nominate dalla Direttrice
della  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione e formate da
tre  componenti  di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra ex
giudici   costituzionali,   magistrati   amministrativi,   magistrati
contabili,  avvocati  dello  Stato,  professori universitari di prima
fascia  e  dirigenti  di  prima  fascia di pubbliche amministrazioni,
anche in quiescenza.
   Le  Commissioni  dispongono,  per la valutazione comparativa delle
candidature, di un massimo di 100 punti da ripartirsi come di seguito
indicato:
    -  attivita'  didattica  presso  universita',  enti  di  ricerca,
amministrazioni pubbliche e scuole pubbliche e private di formazione,
fino a 30 punti;
     -  servizio d'istituto, diverso da attivita' didattica, prestato
presso amministrazioni pubbliche e private, fino a 30 punti;
    - attivita' di ricerca svolta presso universita', enti di ricerca
e altre istituzioni pubbliche e private, fino a 12 punti;
    - pubblicazioni, fino a 12 punti;
    -  incarichi speciali presso amministrazioni pubbliche e private,
fino a 12 punti;
     - altri titoli, fino a 4 punti.
   L'attivita'  didattica e di ricerca, le esperienze professionali e
le  pubblicazioni  sono valutate dalle Commissioni secondo i seguenti
criteri:
    -   congruenza   dell'attivita'   professionale,   scientifica  e
didattica del candidato con l'insegnamento per il quale concorre;
    -  rilevanza e continuita' temporale della produzione scientifica
e dell'attivita' prestata presso amministrazioni pubbliche e private.
   Le  Commissioni  formulano  le  graduatorie  in  base  ai punteggi
attribuiti ai candidati.