Art. 6. I docenti incaricati sono tenuti a prestare la loro attivita' stabilmente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 287/1999 richiamato in premessa. Agli incaricati e' attribuito il medesimo trattamento economico fruito presso le amministrazioni di provenienza.