Art. 6.

   I  docenti  incaricati  sono  tenuti  a prestare la loro attivita'
stabilmente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione
e  sono  collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa
ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, del decreto legislativo n. 287/1999
richiamato  in  premessa.  Agli  incaricati e' attribuito il medesimo
trattamento   economico   fruito   presso   le   amministrazioni   di
provenienza.