Art. 10.
   La  borsa  di  studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata al
candidato risultato idoneo secondo 1'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del Direttore del Dipartimento interessato, entro 30 giorni
dalla  rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre 16 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria.