Art. 12.
   Il borsista ha 1'obbligo:
    1)  di  iniziare  la  propria  attivita'  presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
    2)  di  frequentare  l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art.  1,  svolgendo  le ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
    3)  di osservare le norme interne dell' Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
1'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
    4)  di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione  della borsa,
all'ISPESL   -   Dipartimento   Processi   Organizzativi   -  Ufficio
Amministrativo-Gestionale  -  una  particolareggiata  relazione sull'
attivita'  scientifica  svolta  vistata  dal responsabile scientifico
della  ricerca  per la quale e' stata concessa la borsa. La relazione
e'   comunicata   al   Comitato  tecnico-scientifico  e  puo'  essere
pubblicata,  integralmente  o  in  riassunto, in riviste edite a cura
dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere
e/o eccepire;
    5)  di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali  invenzioni  o scoperte anche incidentali, avvenute durante
il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
34,  commi  secondo  e successivi, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni.