Art. 14.
   Il  borsista  sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali derivanti dall' esercizio
della  propria  attivita'  presso  1'  ISPESL,  a norma del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.