Art. 16. L' ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa di € 84.600,00 gravera' sull' impegno complessivo di € 800.000 n. 3017 del 10/08/2007 capitolo 2.1 .1 .701 esercizio finanziario 2007. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali - Unita' Funzionali I , II e III - per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 303/2002. Roma, 27 novembre 2008 Dott. Umberto Sacerdote