Art. 16.
   L'  ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
   La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il  responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
   La spesa di € 84.600,00 gravera' sull' impegno complessivo di
€  800.000 n. 3017 del 10/08/2007 capitolo 2.1 .1 .701 esercizio
finanziario 2007.
   Il  presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del  personale  e  degli affari generali - Unita' Funzionali I , II e
III  -  per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori
dei conti per i riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R.
303/2002.
   Roma, 27 novembre 2008

                                             Dott. Umberto Sacerdote