Art. 5.
   Alla  domanda  di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
    a)  per  i  laureati,  certificato  di  laurea  rilasciato  dalla
competente  Universita'  con I' indicazione delle votazioni riportate
nei  singoli  esami  di  profitto  e  nell'esame  finale del corso di
laurea,  per  i  diplomati,  certificato  di maturita' rilasciato dal
competente Istituto con l'indicazione della votazione riportata;
    b)   eventuali  pubblicazioni  scientifiche;  (saranno  prese  in
considerazione   esclusivamente   quelle  ove  sia  individuabile  il
contributo  personale;  inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione);
    c)  documenti  attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
    d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
    e) tesi di laurea;
    f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
    g)  elenco  in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
   Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere
comprovato    con   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (vedi allegato 2).
   I  titoli  di  cui  alla  lettera  b)  dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell' art. 47 del D.P.R.
citato,  che  attesti la conformita' di detta copia all'originale. La
dichiarazione  sostitutiva  dell'  atto  di  notorieta' dovra' essere
sottoscritta  dal  candidato  e  corredata da copia fotostatica di un
documento di identita' del candidato medesimo (vedi allegato 3), pena
la nullita' della stessa.
   Le  dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'  art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
   L'  ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
   I  titoli  di  cui  al  presente  articolo,  prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se ne attesti la conformita' all' originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art.
7.
   I  titoli  eventualmente  spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
   I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.