Art. 6.
   Saranno   esclusi   dal   concorso,   con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
    1)  che  abbiano  spedito  la domanda oltre il termine perentorio
indicato  nel  primo  comma  del  precedente  art.  3,  o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
    2)  che  abbiano superato rispettivamente il 32° o il 25° anno di
eta'  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio  di elevazione dei limiti di
eta') alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
    3)  le  cui  domande  non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
    4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
    5)   che   abbiano   riportato  condanne  penali  comportanti  1'
interdizione dai pubblici uffici;
    6) che siano dipendenti dell' ISPESL o di altri Enti pubblici;
    7)  che  abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite
    dall' ISPESL.
   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.