Art. 10. Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.