Art. 10.

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


   1.   I   candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  sono
convocati,  a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia di
finanza,   per   essere  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale;
   2.  L'idoneita'  attitudinale  dei  candidati  e'  accertata dalla
sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1, lettera b), e
tende  a  verificare  il  possesso  delle  attitudini  necessarie per
ricoprire il ruolo ambito.
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la  citata  sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione degli
stessi.
   5.  I  candidati  risultati  idonei agli accertamenti attitudinali
sono  ammessi  a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dalla procedura.
   6.  Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
   7.   Avverso   l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello  Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.