Art. 11.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica   di  revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di  cui
all'articolo  13,  commi  6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione  di cui al comma 1 al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
   6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura
di selezione.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.