Art. 14.

                           Documentazione


   1.  Il  Centro  di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche  avvalendosi  del  Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente  (ovvero  del  locale  Comando  Regionale della Guardia di
finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti
atti relativi ai candidati:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I  candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di
cui  agli  articoli  10  e  11  devono  presentare direttamente o far
pervenire,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro
di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
allievi  finanzieri,  via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
Roma/Appio,  entro  la  data  comunicata all'atto della visita medica
preliminare,  i  certificati rilasciati dalle competenti autorita' su
carta   semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi
previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei requisiti che
conferiscono  ai  candidati  i  titoli  preferenziali,  stabiliti dal
decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   3.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.