Art. 15.

                    Graduatoria finale di merito


   1.  Al  termine  degli  accertamenti,  la  sottocommissione di cui
all'articolo  6,  comma  1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato  da  ciascun  candidato,  alla formazione della graduatoria
finale di merito.
   2.  Il  punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4.
   3.  A  parita'  di  punteggio,  sono  osservate  le  norme  di cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   4.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.