Art. 16.

                  Ammissione al corso di formazione


   1.  Sono  ammessi  al  corso di formazione, in qualita' di allievi
finanzieri,  previo superamento della visita medica di incorporamento
da   parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto  di
istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito
di   cui  all'articolo  15,  nei  limiti  dei  posti  previsti  dalla
procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
   2.  Entro  20  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di
selezione  altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per
ricoprire  posti  resisi, eventualmente, disponibili, tra i candidati
precedentemente  dichiarati  vincitori,  con  le  modalita' di cui al
comma 1.
   3.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non  idoneita'  psico-fisica  dei  candidati devono essere notificati
agli  interessati,  che possono impugnarli producendo ricorso secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.