Art. 16. Ammissione al corso di formazione 1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito di cui all'articolo 15, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa. 2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1. 3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.