Art. 19.

           Trattamento economico degli allievi finanzieri


   1.   Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
   2.  Gli  allievi  finanzieri  fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b) di carattere personale e straordinario.