Art. 2.

       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura


   1.  Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
    a) godano dei diritti civili e politici;
    b)   abbiano  compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2008,  il
diciottesimo  anno  di  eta'  e  non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano  nati  nel  periodo  compreso  tra il 31 dicembre 1982 ed il 31
dicembre  1990, estremi compresi. Il limite massimo di eta' richiesto
e'  elevato  di  un periodo pari all'effettivo servizio prestato fino
alla  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande,
comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
    c)  abbiano,  se  minorenni  all'atto  della  presentazione della
domanda,  il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta'  o  del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
    d)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati  per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure di
prevenzione;
    f)  non  si  trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
    h)  non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o dai Corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituiti dai pubblici
uffici;
    i)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale  quali  obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
    l)  qualora  gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
    m)  appartengano  alle  categorie di cui all'articolo 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni.
   2.  I  suddetti  requisiti,  ad  eccezione  di  quelli di cui alle
lettere  b),  e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  utile  per  la presentazione delle domande e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.