Art. 22.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  selettive  e  sono trattati presso una banca dati
automatizzata,  anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  della  procedura o alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito   positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di  carattere
previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  possono, essere fatti
valere  nei  confronti  del  Comandante  del Centro, responsabile del
trattamento  dei  dati.  Il  titolare  del trattamento dei dati e' il
Comandante Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
   Roma, 1° dicembre 2008

                                            Gen.C.A.: Cosimo D'Arrigo