Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro  di  Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di  Porta  Furba,  n.  34  -  00181 Roma - Appio, entro trenta giorni
decorrenti  dalla data di pubblicazione della presente determinazione
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie
Speciale.
   2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
    a)  idonea  documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza  del  congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al   servizio,   che  attesti  il  possesso  del  requisito  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
    b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di
leva  e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di congedo,
per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'articolo
2, comma 1, lettera b);
    c)  per  coloro  che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta  semplice,  conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i
genitori  o  da  uno  solo,  in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore,  in  caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto   sia   firmato  da  uno  solo  dei  genitori,  devono  essere
documentati  i  motivi  per  cui manca l'assenso dell'altro genitore.
Sono  esonerati  dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
   3.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
   4.  Le  domande  di  partecipazione  alla procedura si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
   5.  Non  sono  prese  in  considerazione  quelle  domande che, pur
inoltrate  nei  termini  indicati,  dovessero  pervenire al Centro di
Reclutamento  oltre  la  data  di  inizio  delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte nei
termini,  ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati,   per   essere   successivamente   regolarizzate  ovvero
integrate  con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per  qualsiasi  motivo,  di  rispettare il predetto termine, comporta
l'archiviazione dell'istanza.
   7.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   8.  Alle incombenze di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 provvede il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza.
   9.  I  provvedimenti  di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.