Art. 5.

                      Istruttoria delle domande


   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  alla  procedura,  con  riserva,  in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2.  L'ammissione  con  riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.