Art. 6.

                      Commissione giudicatrice


   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
    a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della  graduatoria  finale di merito, composta da due ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
    b)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati  al  servizio  incondizionato nel Corpo,
composta  da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
    c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;
    d)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta  da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  almeno  uno  di grado superiore a quello dei medici
della  precedente  sottocommissione  o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi',  durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio di
psicologi.
   4.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.