Art. 6. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.