Art. 10.
   1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  i  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto  la  suddetta  prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli  erano  posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
   2.  La  documentazione  di  cui  al  precedente comma del presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
Superiore  di  Sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti  del  fascicolo  personale.  Gli  stessi dovranno comunque darne
comunicazione,  entro  il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
   3. Le riserve sono le seguenti:
    a)  riserva  di  posti  a  favore delle persone disabili prevista
dall'art.  7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme
per  il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall'art.
3,  comma  1,  lett.  a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva  debbono  produrre  un  certificato rilasciato dai centri per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo   23  dicembre  1997,  n.  469,  attestante  l'iscrizione
nell'apposito  elenco di cui all'art.8 della citata legge n. 68/1999,
nonche'  copia  dello  stato  di disoccupazione rilasciato da uno dei
centri stessi;
    b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata
legge  n.  68/99,  a  favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro  che  siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di guerra o di
servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti  grandi  invalidi  per causa di guerra, di servizio e di
lavoro  e  dei  profughi.  I  beneficiari  di  detta  riserva debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lett. a);
    c)  riserva  di  posti a favore dei soggetti di cui alla legge 23
novembre  1998,  n.  407,  concernente le nuove norme in favore delle
vittime   del   terrorismo   e   della  criminalita'  organizzata.  I
beneficiari   di  detta  riserva  dovranno  produrre  un  certificato
rilasciato  dalla  Prefettura  del  luogo di residenza comprovante la
condizione  di  invalido  civile  a  causa  di atti di terrorismo. Il
coniuge  o  il  figlio  superstite  ovvero  il  fratello o la sorella
convivente  e  a  carico  qualora  sia  unico superstite, di soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato  dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre  anche  un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
   4.  A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R.
n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
    1)  gli  insigniti  di  medaglia  al  valor militare. Tale titolo
potra'  essere  comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di  concessione  o  mediante  idonea  certificazione  rilasciata  dal
Ministero della Difesa;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata  ovvero  l'estratto  del  referto  medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata  dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli invalidi di
guerra;
    3)  i  mutilati  ed  invalidi  per  fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
competente prefettura;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19  febbraio  1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
    5)  gli  orfani  di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le   Prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
    6)  gli  orfani  dei  caduti  per  fatto  di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
    8)  i  feriti  in  combattimento.  Tale  servizio  deve risultare
mediante  la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di  servizio  o  da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
Difesa dalla quale risulti la circostanza;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo  titolo  potra'  essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti.  Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia
autentica  del  decreto  di concessione della pensione al genitore da
cui  risulti  la  categoria  di  pensione  assegnata, ovvero mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
    11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per  atti  di  terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore  da  cui  risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante  l'estratto  del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato  dalla  Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore  pubblico  e  privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante  la  produzione  di copia autentica del provvedimento con il
quale  l'Amministrazione  statale  o  gli enti locali territoriali ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa  la  natura  dell'invalidita'  ed  il  grado di riduzione della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale
condizione  potra'  risultare mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di
pensione  assegnata,  ovvero  da una certificazione rilasciata a nome
del  candidato  dalla  Direzione  generale  delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di  guerra  da  rilasciarsi  a  nome del candidato, unitamente ad una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela  con  il  defunto  o  da  un  certificato  rilasciato dalla
competente prefettura;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento  con  il  quale  l'Amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'Amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una  certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela  con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una   certificazione   rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale
dipendeva   il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di  una
dichiarazione  dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  nonche'  di  una certificazione
anagrafica  attestante  il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno  presso l'Istituto Superiore di
Sanita'  da  comprovarsi  mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli   a   carico.  Tale  titolo  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e  quella  della  nascita  dei  figli  ovvero mediante certificazione
anagrafica  dalla  quale risulti la data della nascita dei figli che,
per  essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
    19)  gli  invalidi  ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
   5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a)  dal  numero  dei  figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo  di  cui  al  punto  n.  18,  indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
    c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
   6.  Il  diritto  alla  riserva  e/o preferenza a parita' di merito
potra'  essere  dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione   ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta' a seconda dei casi.
   7.  Il  candidato  che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
   8.  I  documenti  di  cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
   9.  Ai  documenti  di  cui  al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.