Art. 3. 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) titolo di studio: una delle lauree previste nel precedente art. 1, per il concorso a cui si chiede di partecipare, conseguita presso una universita' della Repubblica o altra laurea italiana equipollente, per legge o per decreto. La laurea conseguita presso universita' di altro Stato membro dell'Unione europea sara' considerata utile se riconosciuta dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e del decreto legislativo n. 115/92, e se ritenuta, dalla Commissione esaminatrice, in base agli esami sostenuti e/o ai corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso, equipollente ad un ad una delle lauree richieste per il concorso al quale si partecipa; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la valutazione dei titoli di merito. 3. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 4. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di aver svolto la specifica esperienza professionale di cui al comma 1 del precedente art. 2. 5. Gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e anche alla data del 28 giugno 2004 di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso. 6. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali.