Art. 6.
   1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
   2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  la Commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
   3.  Le  categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
    ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio
    :
fino a punti 18,00;
    punteggio   massimo  attribuibile  a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato: punti 1,50;
   Gli  elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato
ha   svolto   nelle   proprie  attribuzioni,  per  speciale  incarico
conferitogli  dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso
cui  presta  servizio  e  che  vertono  su problemi o su questioni di
particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione.
    ctg.  2)  incarichi  speciali,  incarichi  di insegnamento, corsi
svolti come docente: fino a punti 5,00;
    punteggio   massimo  attribuibile  a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato: punti 0,90;
    ctg.  3)  Specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a
punti 1,50;
    punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascuna pubblicazione punti
0,15;
    ctg.  4)  Corsi  di  perfezionamento  ed  aggiornamento  seguiti,
attinenti alle  materie d'esame: fino a punti 3,40;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,45;
    ctg. 5) Vincita in concorsi similari: fino a punti 1,50;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,30;
    ctg. 6) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,60;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,15.
   4.  Le  pubblicazioni  e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli artt.
19  e  47  del  D.P.R.  n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente addetto o
corredata  da  copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identita'  del  sottoscrittore.  I  lavori in corso di stampa saranno
presi  in  considerazione  soltanto  se accompagnati dalla lettera di
accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in
luogo  di  tale  lettera,  da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  con  la  quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare  con  esattezza  il  titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
   5.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte
dal  candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'   essere   corredata   da  copia  fotostatica,  ancorche'  non
autenticata,  di  un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
   6.  Le  dichiarazioni  sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste  nei  successivi   articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
   7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o  la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
   8.  L'Istituto  procedera'  ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
   9.  I  titoli  di  cui  al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
   10.  Alla  domanda  dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
   11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno   presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
   12.  I  documenti  di  cui  al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
   13.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7.
   14.  Il  punteggio  attribuito  per  i titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  della  effettuazione  della prova orale di cui al
successivo art. 7.