Art. 3. 1. La domanda di cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione dalla graduatoria, deve essere corredata dai documenti comprovanti che il candidato possiede i requisiti generali di cui all'art. 7, nonche' quelli di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il candidato attesti di possedere i medesimi requisiti. 2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D. lgs. 545/1992. Deve essere, inoltre, allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni, ovvero di impegnarsi a rimuoverle prima dell'eventuale giuramento. Con la stessa dichiarazione sostitutiva, i concorrenti nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico per incompatibilita' devono specificare, pena l'esclusione dagli elenchi, che la situazione di incompatibilita' accertata e' venuta a cessare. 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del decreto legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere specificatamente indicati tutti i titoli di servizio, professionali, accademici e di studio con indicazione della data di inizio e di eventuale cessazione. Al riguardo, si precisa che: a. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo richiesto, nonche' la denominazione dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'; b. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro; c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, o svolgono come lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve risultare da apposita documentazione ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda; d. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno svolto detta attivita'; e. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono elencare le societa' di capitale presso le quali hanno svolto o svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata; f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di cui alla tabella “E”, devono essere indicati l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico (professore a contratto, assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico; g. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); h. la decorrenza degli incarichi eventualmente svolti presso le Commissioni tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali e regionali (tabella F) deve essere indicata dalla data del giuramento. 4. Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che: Nella SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'eventuale periodo di servizio presso le Commissioni tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali («tabella F»): 1) il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno; 2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve essere calcolato; 3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni, si cumulano; 4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad un mese; 5) il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella Commissione centrale e nelle Commissioni di primo e secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti del servizio presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali. Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti relativi ai periodi di servizio indicati, dovra' essere riportato nella scheda. Nella SEZIONE C i richiedenti, per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita “tabella E” allegata. - Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di “Attivita' professionali” di cui alla“tabella E” da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene valutata). - Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto, presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. - Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu' attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di piu' lunga durata. Nella SEZIONE D della scheda, devono essere specificati, secondo l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le relative Commissioni tributarie provinciali o regionali. In proposito si fa presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi indicati in subordine.