Art. 2.


   Possono   partecipare  ai  concorsi  di  ammissione  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca di cui al presente bando, senza limitazioni di
eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali  siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale  di  cui al D.M. n. 270/2004, appartenente a
una  delle  classi  indicate  per  ciascun  corso  di dottorato nella
tabella che segue:

               ---->  Vedere Tabella a pag. 22  <----

   Possono partecipare, altresi', coloro i quali siano in possesso di
diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici
anteriori  all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, corrispondente
alle  classi indicate, ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero,  equiparabile  per durata e contenuto al titolo italiano,
preventivamente  riconosciuto dalle competenti autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi di cooperazione e mobilita'.
   Il  riconoscimento  dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero,  qualora  il  titolo  non  sia  stato  ancora  dichiarato
equipollente  alla laurea magistrale italiana, e' deliberata, ai soli
fini dell'ammissione al corso, dal Senato Accademico, su proposta del
Consiglio  di  Facolta',  nel  rispetto  degli accordi internazionali
vigenti.
   In  caso  di titolo accademico conseguito all'estero, il candidato
dovra'  allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione
dal  concorso,  i  documenti  utili  a consentirne il riconoscimento,
tradotti  e  legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese  di  provenienza,  secondo le norme vigenti per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
   I  requisiti  di  ammissione  devono essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione, indicato all'art. 3 del presente bando.
   Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento  dei  requisiti  di partecipazione previsti dal presente
bando,  che  l'Universita' e' tenuta ad effettuare ai sensi dell'art.
43  D.M.  n.  445/2000:  l'esclusione  del  candidato per carenza dei
requisiti   puo'   essere   disposta   in   qualsiasi   momento,  con
provvedimento motivato.