Art. 6.


   Le  commissioni  giudicatrici  formuleranno  graduatorie di merito
distinte  per ciascun corso di dottorato: i vincitori saranno ammessi
al  corso  secondo  l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza
del  numero  dei  posti  messi  a  concorso  per ciascun dottorato di
ricerca.
   Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito.
   In  caso  di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli   aventi   diritto,   subentreranno,   secondo  l'ordine  della
graduatoria,  altrettanti  candidati  idonei,  ai quali sara' inviata
apposita comunicazione a domicilio.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare opzione per un solo corso di dottorato, al momento
dell'iscrizione.  Chi ha gia' frequentato precedentemente un corso di
dottorato,  beneficiando  della  relativa  borsa  di  studio,  dovra'
necessariamente optare per un posto senza borsa di studio.
   I  corsi  di dottorato di ricerca di cui al presente bando saranno
attivati   esclusivamente   se,  espletati  i  relativi  concorsi  di
ammissione,  si  raggiungera'  il  numero  minimo di tre iscritti per
ciascun corso.