Art. 6. Le commissioni giudicatrici formuleranno graduatorie di merito distinte per ciascun corso di dottorato: i vincitori saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun dottorato di ricerca. Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito. In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentreranno, secondo l'ordine della graduatoria, altrettanti candidati idonei, ai quali sara' inviata apposita comunicazione a domicilio. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato, al momento dell'iscrizione. Chi ha gia' frequentato precedentemente un corso di dottorato, beneficiando della relativa borsa di studio, dovra' necessariamente optare per un posto senza borsa di studio. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente bando saranno attivati esclusivamente se, espletati i relativi concorsi di ammissione, si raggiungera' il numero minimo di tre iscritti per ciascun corso.