Art. 8. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 (euro tredicimilaseicentotrentotto/47), assoggettabile al contributo INPS a gestione separata. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per i periodi di soggiorno all'estero preventivamente autorizzati dal Collegio dei docenti e certificati dalla sede estera di accoglienza, nella misura del 50 per cento. Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione comparativa del merito: in caso di parita' di merito, prevale la valutazione della condizione economica, determinata ai sensi del d.P.C.M. 9/04/2001. Per la fruizione della borsa di studio, i vincitori devono beneficiare, nell'anno solare di maggiore erogazione della borsa, di un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a 15.000,00 euro; non devono, inoltre, avere fruito in precedenza di altra borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca. Concorrono alla determinazione del predetto limite redditi di origine patrimoniale ed emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio civile. Ai vincitori in possesso dei requisiti di reddito sopra indicati vengono conferite le borse di studio, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. Nel caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; la cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. I vincitori che non siano assegnatari di borsa di studio partecipano al corso di dottorato di ricerca, fino al numero di posti disponibili, dietro pagamento di un contributo annuo, che dovra' essere versato in unica soluzione al momento dell'iscrizione, pari a euro 520,16 (euro cinquecentoventi/16). I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M. 9/04/2001, sono esonerati dal pagamento del predetto contributo anche i dottorandi con grado d'invalidita' riconosciuta non inferiore al 66 per cento. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Ai dottorandi “fuori sede” potra' essere corrisposto un contributo d'Ateneo, secondo criteri determinati dal Senato Accademico.