Art. 8.


   L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di € 13.638,47
(euro  tredicimilaseicentotrentotto/47), assoggettabile al contributo
INPS a gestione separata.
   L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato, per i periodi di
soggiorno  all'estero  preventivamente  autorizzati  dal Collegio dei
docenti  e certificati dalla sede estera di accoglienza, nella misura
del 50 per cento.
   Le   borse   di   studio   vengono  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito:  in  caso  di parita' di merito, prevale la
valutazione  della  condizione  economica,  determinata  ai sensi del
d.P.C.M. 9/04/2001.
   Per  la  fruizione  della  borsa  di  studio,  i  vincitori devono
beneficiare,  nell'anno solare di maggiore erogazione della borsa, di
un   reddito  personale  complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a
15.000,00  euro;  non  devono, inoltre, avere fruito in precedenza di
altra  borsa  di  studio per la frequenza di un corso di dottorato di
ricerca.
   Concorrono  alla  determinazione  del  predetto  limite redditi di
origine  patrimoniale  ed emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale o derivanti dal servizio civile.
   Ai  vincitori  in possesso dei requisiti di reddito sopra indicati
vengono   conferite  le  borse  di  studio,  secondo  l'ordine  della
graduatoria,   fino   alla   concorrenza   del   numero  delle  borse
disponibili.
   Nel  caso  di  permanenza  dei  requisiti  prescritti,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; la cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
   I   vincitori  che  non  siano  assegnatari  di  borsa  di  studio
partecipano al corso di dottorato di ricerca, fino al numero di posti
disponibili,  dietro  pagamento  di  un  contributo annuo, che dovra'
essere  versato in unica soluzione al momento dell'iscrizione, pari a
euro 520,16 (euro cinquecentoventi/16).
   I   dottorandi   vincitori  di  borsa  di  studio  sono  esonerati
preventivamente  dal  pagamento  del  contributo  per  l'accesso e la
frequenza dei corsi.
   Ai  sensi  dell'art.  8 del d.P.C.M. 9/04/2001, sono esonerati dal
pagamento  del  predetto  contributo  anche  i  dottorandi  con grado
d'invalidita' riconosciuta non inferiore al 66 per cento.
   Le  borse  di  studio  non sono cumulabili con altre borse erogate
allo  stesso  titolo,  tranne  che con quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  estere  utili  ad  integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Ai  dottorandi  “fuori sede” potra' essere corrisposto
un  contributo  d'Ateneo,  secondo  criteri  determinati  dal  Senato
Accademico.