Art. 9. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi: giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera, senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi, in caso di maternita' o di grave documentata malattia. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.