Art. 9.


   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e di ricerca,
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
   E'  prevista  l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:
    giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di
frequenza;
    prestazioni  di  lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di  incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera,
senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
    assenze ingiustificate e prolungate.
   E'   consentita   la  sospensione  della  frequenza  dei  corsi  e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi, in caso di maternita' o di
grave documentata malattia.
   Gli  assegnisti  di  ricerca  possono  essere  ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
   Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo, secondo
quanto  proposto  dal  Collegio  dei  docenti, una limitata attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  che  non  deve  in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.