Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  2) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  ammministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
  3) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4) i professori ordinari, associati e ricercatori  universitari  di
ruolo  dello  stesso  settore  scientifico  disciplinare o di settori
affini a quello per il quale e'  indetta  la  procedura,  di  cui  al
decreto ministeriale 26 febbraio 1999. A tal fine saranno applicati i
criteri  di  affinita' di cui all'allegato B del decreto ministeriale
26 febbraio 1999.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande.