Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i professori ordinari, associati e ricercatori universitari di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori affini a quello per il quale e' indetta la procedura, di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1999. A tal fine saranno applicati i criteri di affinita' di cui all'allegato B del decreto ministeriale 26 febbraio 1999. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.