Art. 3. Domande di ammissione - Termini e modalita' La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa ed in conformita' all'unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Bari dovra' essere presentata direttamente o spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione amministrativa di questa Universita', piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, come sopra specificato, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' previste dal presente articolo. La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione della valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso. Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) il luogo e la data di nascita; 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; 4) di non essere professore ordinario, associato o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori affini a quello per il quale presenta la domanda di partecipazione; 5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sede universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta". Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente; 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 8) la lingua straniera in cui intende sostenere parte della prova orale. Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita': 9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 10) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari. Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita': 11) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizza l'istanza di partecipazione. L'omessa dichiarazione di quanto previsto ai punti 5) e 9) comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questa universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 2) documenti e titoli, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli articoli 2 e 4 della legge n. l5/1968 e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che il candidato ritenga utili al fini del concorso; 3) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la conformita' all'originale, secondo l'allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempuiti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; 4) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' ccittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'area reclutamento personale dell'Universita' degli studi di Bari (tel 080/5714439 - 5714072; e-mail: segr area-reclutamento.uniba.it).