Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto rettorale come previsto dall'art. 2 della legge 210/1998 e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. Il decreto rettorale di nomina sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.