Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
  La  commissione  giudicatrice  sara' nominata con decreto rettorale
come previsto dall'art. 2 della legge 210/1998  e  con  le  modalita'
stabilite  dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998.
  Il decreto rettorale di  nomina  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami".
Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre  il  termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.