Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Con successivo decreto rettorale per ogni valutazione comparativa sara' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicurera' il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore. Il rettore, accertata la regolarita' formale degli atti entro venti giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della valutazione comparativa. Qualora riscontrasse vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinviera' con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Il decreto rettorale di approvazione degli atti sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa Universita'. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative. La relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.