Art. 7.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Con successivo decreto rettorale per ogni  valutazione  comparativa
sara' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990,  n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicurera' il
corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
  Gli atti sono costituiti dai verbali delle  singole  riunioni,  dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali espressi su ciascun  candidato,  nonche'  dalla  relazione
riassuntiva  dei  lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione
previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con
la maggioranza dei  componenti,  indica  il  vincitore.  Il  rettore,
accertata  la regolarita' formale degli atti entro venti giorni dalla
loro consegna, li approva con proprio decreto  dandone  comunicazione
ai  candidati.  Con  successivo  decreto  nomina  il  vincitore della
valutazione  comparativa.  Qualora  riscontrasse  vizi  di  forma  il
rettore,  entro  il  predetto  termine,  rinviera'  con provvedimento
motivato  gli  atti  alla  commissione   per   la   regolarizzazione,
stabilendone il termine.
  Il  decreto  rettorale  di approvazione degli atti sara' pubblicato
nel Bollettino ufficiale di questa Universita'. Di tale pubblicazione
e' data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4  serie  speciale "Concorsi ed esami".  Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrono i termini  per  le  eventuali
impugnative.
  La  relazione  riassuntiva  dei  lavori  svolti  dalla  commissione
giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e  collegiali,  sara'
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero e resa pubblica
anche per via telematica.