Art. 8.
                        Nomina dei vincitori
  Il  vincitore  della  valutazione  comparativa  sara' nominato, con
decreto  del  rettore,  presso  la  facolta'   e   per   il   settore
scientifico-disciplinare messo a concorso.
  La  nomina  in ruolo decorrera' dal 1 novembre successivo alla data
del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti  della
valutazione comparativa.
  Al  vincitore  spettera'  il  trattamento  economico previsto dalle
norme vigenti.
  L'assunzione    in    servizio    sara'    comunque     subordinata
all'accertamento  della copertura finanziaria compatibilmente con gli
stanziamenti assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
  Dopo tre  anni  dall'immissione  in  ruolo,  il  ricercatore  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una commissione
nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre
professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a
sorte su un numero triplo di docenti,  designati  dal  C.U.N,  tra  i
docenti del settore scienfico-disciplinare.
  La   commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e  didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche nella base  di
una  motivata  relazione  del consiglio di facolta' e dell'istituto o
del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato.
  Se il giuizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso  nella
fascia  dei  ricercatori  confermati  con  il  trattamento  economico
previsto dalle norme in vigore.
  Nel   caso   che   l'attivita'   del   ricercatore   sia   valutata
sfavorevolmente,  il  medesimo  potra' essere nuovamente sottoposto a
giudizio dopo un biennio.
  Se anche il secondo  giudizio  sara'  sfavorevole,  il  ricercatore
cessera' di appartenere al ruolo.