Art. 8. Nomina dei vincitori Il vincitore della valutazione comparativa sara' nominato, con decreto del rettore, presso la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare messo a concorso. La nomina in ruolo decorrera' dal 1 novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della valutazione comparativa. Al vincitore spettera' il trattamento economico previsto dalle norme vigenti. L'assunzione in servizio sara' comunque subordinata all'accertamento della copertura finanziaria compatibilmente con gli stanziamenti assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, il ricercatore sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal C.U.N, tra i docenti del settore scienfico-disciplinare. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche nella base di una motivata relazione del consiglio di facolta' e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato. Se il giuizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nella fascia dei ricercatori confermati con il trattamento economico previsto dalle norme in vigore. Nel caso che l'attivita' del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo potra' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole, il ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.