Art. 9.
                          Documenti di rito
  La  presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei
requisiti richiesti per  l'ammissione  all'impiego  pubblico,  dovra'
avvenire  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla data di
effettiva assunzione in servizio. Tali  documenti  si  considereranno
prodotti  in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine  fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  I  documenti  da  produrre  per  l'ammissione  all'impiego  sono  i
seguenti:
  1) certificato medico, in  bollo,  attestante  la  sana  e  robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico
della  A.S.L.  competente  per territorio o da un ufficiale medico in
servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario  del  comune
di residenza. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si
e'  eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art.
7 della legge 25 luglio  1956,  n.  837.  Qualora  il  candidato  sia
affetto  da  imperfezione  fisica il certificato deve farne specifica
menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica
dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare  rendimento
del lavoro.
  2)  dichiarazione  resa  ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti:
  a) luogo e data di nascita;
  b)  cittadinanza  posseduta anche alla data di scadenza del termine
ultimo  per  produrre  l'istanza  di  ammissione   alla   valutazione
comparativa;
  c)  godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la predetta istanza;
  d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
  e) di non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero  le  eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali  eventualmente
pendenti a loro carico;
  f)  l'esistenza  o  meno  di  altri  rapporti  d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art.  58  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  e,   in   caso
affermativo   relativa   opzione   per   il   nuovo   impiego.  Detta
dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le  cause  di
risoluzione  di  eventuali  precedenti rapporti di pubblico impiego e
deve essere rilasciata anche se negativa;
  g) codice fiscale.
  I candidati che sono dipendenti statali  di  ruolo  sono  tenuti  a
presentare  o  a  spedire  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di
ricevimento nel termine di cui al primo comma del  presente  articolo
il  documento di cui al punto 1), nonche' copia integrale dello stato
di servizio.
  Per i cittadini stranieri appartenenti alla  comunita'  europea  si
applicano  le  stesse  modalita' previste per i cittadini italiani. I
cittadini extracomunitari residenti in Italia possono  utilizzare  le
dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
  I  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in  Italia  dovranno
presentare, entro il suddetto termine di trenta  giorni,  i  seguenti
certificati:
  a) certificato di nascita;
  b) certificato di cittadinanza;
  c)  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
  d) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e cittadino;
  e) certificato medico, in  bollo,  attestante  la  sana  e  robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico
della  A.S.L.  competente  per territorio o da un ufficiale medico in
servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario  del  comune
di residenza. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si
e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del l'art.
7  della  legge  25  luglio  1956,  n.  837. Qualora il candidato sia
affetto da imperfezione fisica il certificato  deve  farne  specifica
menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
del lavoro.
  f) dichiarazione attestante che  il  candidato  non  ricopre  altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  dovranno  essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e  le firme sugli stessi
dovranno essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane.  A  quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in  lingua  italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica e
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
  I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi  sul
bollo.