Art. 9. Documenti di rito La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra' avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti: 1) certificato medico, in bollo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro. 2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla valutazione comparativa; c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza; d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; f) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa; g) codice fiscale. I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo il documento di cui al punto 1), nonche' copia integrale dello stato di servizio. Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunita' europea si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro il suddetto termine di trenta giorni, i seguenti certificati: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e cittadino; e) certificato medico, in bollo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro. f) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.