Art. 10. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione ed e' composta da un dirigente o equiparato, che la presiede, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero degli affari esteri dell'area funzionale C.