Art. 10.
                      Commissione esaminatrice
  1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto   del
direttore   generale  del  personale  e  dell'amministrazione  ed  e'
composta da un dirigente o equiparato, che  la  presiede,  e  da  due
esperti nelle materie oggetto del concorso.
  2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per
particolari materie.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un impiegato del
Ministero degli affari esteri dell'area funzionale C.