Art. 11. Formazione e approvazione della graduatoria 1. l'amministrazione provvede ad acquisire, direttamente o tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva, di precedenza o di preferenza a parita' di merito. 2. Il direttore generale del personale e dell'amministrazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale B, posizione economica B2, la graduatoria dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame e dichiara i vincitori del concorso. 3. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.