Art. 11.
             Formazione e approvazione della graduatoria
  1.  l'amministrazione provvede ad acquisire, direttamente o tramite
gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la  documentazione
comprovante  il  possesso  dei  titoli di riserva, di precedenza o di
preferenza a parita' di merito.
  2. Il direttore  generale  del  personale  e  dell'amministrazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nell'area funzionale B, posizione economica  B2,  la
graduatoria  dei  candidati  risultati  idonei  nelle prove d'esame e
dichiara i vincitori del concorso.
  3. La graduatoria di merito unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data  notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.