Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'ottenimento di un posto. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, per l'assunzione nell'area funzionale B, posizione economica B2, ai sensi della normativa vigente. 3. Il vincitore deve presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso contrario il vincitore deve presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Il vincitore deve inoltre presentare certificazione o autocertificazione in merito a quanto segue: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il titolo di studio; 3) il godimento dei diritti politici; 4) la cittadinanza; 5) l'iscrizione nelle liste elettorali; 6) le eventuali condanne penali riportate; 7) gli eventuali procedimenti penali in corso; 8) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni; 9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari. Dalle suddette certificazioni deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati. 4. Il vincitore deve inoltre presentare un certificato medico dal quale risulti che egli e' fisicamente idoneo all'impiego e che e' in grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento.