Art. 14.
                        Norma di salvaguardia
  1.  Per  quanto  non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive   modifiche   ed
integrazioni  nonche'  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487,  come  modificato,  da  ultimo,  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
  2.  Il  presente  decreto  sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per  il  visto  di  competenza  e  sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - 4
serie speciale.
  Roma, 26 ottobre 1999
                                     Il direttore generale: Dominedo'
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