Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il candidato in possesso di un titolo conseguito all'estero e' ammesso, purche' il titolo sia stato dichiarato equipollente nei modi previsti dalla legge. Il candidato e' ammesso con riserva qualora la dichiarazione di equipollenza non sia stata ancora emanata, ma esistano i presupposti per l'attivazione della procedura stessa; c) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del profilo professionale di operatore amministrativo; d) godimento dei diritti politici; e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale). 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 4. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale del personale e dell'amministrazione, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.