Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il possesso dei
seguenti requisiti:
  a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
  b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il  candidato
in possesso di un titolo conseguito all'estero e' ammesso, purche' il
titolo  sia  stato  dichiarato  equipollente  nei modi previsti dalla
legge. Il candidato e' ammesso con riserva qualora  la  dichiarazione
di   equipollenza  non  sia  stata  ancora  emanata,  ma  esistano  i
presupposti per l'attivazione della procedura stessa;
  c) costituzione fisica che permetta di affrontare  qualsiasi  clima
ed  assenza  di  imperfezioni  fisiche  che  siano  di  impedimento o
pregiudizio  all'esercizio  delle  funzioni   proprie   del   profilo
professionale di operatore amministrativo;
  d) godimento dei diritti politici;
  e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
  2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso (trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
  3.  E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti  i  requisiti
di  ammissione  specificati  nel bando di concorso. L'Amministrazione
verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del test
di preselezione e limitatamente ai candidati che  hanno  superato  il
suddetto  test.  La  mancata  esclusione dal test di preselezione non
costituisce,  percio',  garanzia  della  regolarita',  ne'  sana   la
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
  4.   L'Amministrazione   puo'   disporre   in   ogni  momento,  con
provvedimento  motivato  del  direttore  generale  del  personale   e
dell'amministrazione,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.