Art. 4.
                            Preselezione
  1. Le prove di esame sono precedute da  un  test  di  preselezione,
consistente  in  una  serie  di domande a risposta multipla, intese a
verificare  le  attitudini  del  candidato.  Il  test  si  avvale  di
strumenti  di  valutazione  basati  su  tecnologie a lettura ottica e
correzione automatica.
  2. Sono ammessi alle prove  scritte  i  seicento  candidati  meglio
classificati nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti
di ammissione previsti dall'art. 2. Se per il seicentesimo posto piu'
candidati   abbiano   ottenuto   punteggi  identici,  la  commissione
esaminatrice ammette tutti questi candidati.