Art. 4. Preselezione 1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione, consistente in una serie di domande a risposta multipla, intese a verificare le attitudini del candidato. Il test si avvale di strumenti di valutazione basati su tecnologie a lettura ottica e correzione automatica. 2. Sono ammessi alle prove scritte i seicento candidati meglio classificati nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2. Se per il seicentesimo posto piu' candidati abbiano ottenuto punteggi identici, la commissione esaminatrice ammette tutti questi candidati.