Art. 6. Prove scritte Le prove scritte consistono in: 1) quesiti a risposta sintetica in materia di diritto amministrativo (elementi) e contabilita' dello Stato (elementi); 2) breve composizione nella lingua straniera prescelta. E' consentito l'uso del dizionario. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione al colloquio e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo ed e' loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.