Art. 6.
                            Prove scritte
  Le prove scritte consistono in:
  1)  quesiti  a   risposta   sintetica   in   materia   di   diritto
amministrativo (elementi) e contabilita' dello Stato (elementi);
  2)   breve   composizione  nella  lingua  straniera  prescelta.  E'
consentito l'uso del dizionario.
  Al colloquio sono ammessi i  candidati  che  abbiano  riportato  in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la
presentazione  al colloquio e' dato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi  debbono  sostenerlo  ed  e'  loro
comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.