Art. 7.
                              Colloquio
  1.  Il  colloquio verte sulle materie delle prove scritte (elementi
di diritto amministrativo,  elementi  di  contabilita'  dello  Stato,
lingua straniera) e su:
  a) elementi di educazione civica;
  b) elementi di geografia;
  c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
  2.  Nel  corso  del  colloquio e' richiesta inoltre al candidato la
capacita'  di  utilizzare  il  programma  di   videoscrittura   Word,
accertata mediante una prova pratica su personal computer.
  3. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione
di almeno 21/30.
  4.  I  candidati  possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in  lingua
inglese, francese, spagnola o tedesca, ad esclusione di quella scelta
per   la  prova  obbligatoria.  Per  tale  prova  il  candidato  puo'
conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di
almeno  0,5  trentesimi.  Il  punteggio  attribuito  per   le   prova
facoltativa   di   lingua  si  aggiunge  alla  votazione  complessiva
riportata  nelle  prove  obbligatorie,  sempre  che  il candidato sia
risultato idoneo.
  5. Al termine di ogni seduta  la  commissione  forma  l'elenco  dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.