Art. 7. Colloquio 1. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte (elementi di diritto amministrativo, elementi di contabilita' dello Stato, lingua straniera) e su: a) elementi di educazione civica; b) elementi di geografia; c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 2. Nel corso del colloquio e' richiesta inoltre al candidato la capacita' di utilizzare il programma di videoscrittura Word, accertata mediante una prova pratica su personal computer. 3. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21/30. 4. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca, ad esclusione di quella scelta per la prova obbligatoria. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5 trentesimi. Il punteggio attribuito per le prova facoltativa di lingua si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo. 5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.