Art. 8.
                             Graduatoria
  La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della  votazione  ottenuta  nel
colloquio.  Il  punteggio  ottenuto  nel  test di preselezione non ha
valore ai fini della votazione complessiva. A parita'  di  punteggio,
si osservano i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge
e dal presente bando.