Art. 8. Graduatoria La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione ottenuta nel colloquio. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha valore ai fini della votazione complessiva. A parita' di punteggio, si osservano i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge e dal presente bando.