Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
  I dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti al
versamento  di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato.
  La  prima  rata  dei  suddetti  contributi  dovra'  essere  versata
all'atto dell'iscrizione.
  La seconda rata, graduata secondo i criteri e i parametri di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
dovra' essere versata entro il 15 ottobre 2000.