Art. 11.
                        Svolgimento dei corsi
  I dottorandi sono tenuti allo svolgimento,  a  tempo  pieno,  della
loro   attivita'  curriculare  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
collegio dei docenti.
  E' vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro  corso  di
dottorato o ad una scuola di specializzazione.
  E'  vietata, altresi', la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
  Il dottorando  puo'  essere  inserito,  previa  autorizzazione  del
collegio  dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
  Il dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica ai
sensi dell'art. 33 dello statuto previo  consenso  del  collegio  dei
docenti.
  La  sospensione  dal  corso  di  durata  superiore  a trenta giorni
comporta  l'immediata  sospensione  della  borsa.  E'  consentita  la
sospensione  dal  corso  esclusivamente  per  i  periodi  relativi ai
seguenti casi, debitamente documentati: maternita',  grave  malattia,
servizio militare o civile.
  Il dottorando deve presentare, ogni anno, una dettagliata relazione
scritta   sull'attivita'   svolta   al   collegio   dei   docenti  ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore,  con  motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti,  propone  al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.